Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono la Costituzione e le leggi costituzionali (fonti superprimarie).
Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari, che possono presentarsi sotto forma di regolamenti o direttive. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni paese facente parte dell'Unione europea in un determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984). Seguono le fonti primarie, ovvero le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), ma anche le leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento, secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost., le cui fasi essenziali sono così articolate:
- l'iniziativa di legge, ovvero la presentazione di un progetto di legge, può essere assunta dal Governo (in tal caso, quel progetto è detto disegno di legge), da ciascun membro del parlamento (il progetto è chiamato proposta di legge), nonché dal popolo (in tal caso, occorre che la proposta provenga da almeno 50.000 persone) e dal CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), definito dall'art. 99 della Costituzione come organo di consulenza delle Camere e del Governo;
- l'approvazione del testo di legge è affidata alle due Camere del Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica);
- la promulgazione del Presidente della Repubblica;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la quale determina la decorrenza del termine di quindici giorni necessario perché la le leggi entrino in vigore. Questo periodo (detto vacatio legis) serve ai cittadini per poter conoscere il testo della nuova legge.